Art. 2.
(Norma di coordinamento).

      1. Restano fermi le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, salvo quanto previsto all'articolo 3 della presente legge, e il provvedimento della Banca d'Italia 14

 

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aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2005, per quanto non disciplinato dalla presente legge.